- all’interno del cantiere possono essere presenti un massimo di 5 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori (Nel caso di più imprese operanti nel medesimo cantiere il limite numerico è riferito alla sommatoria di tutti gli addetti);
- tutti i presenti in cantiere devono indossare "adeguati dispositivi di protezione individuali" (Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione).
- Deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali in data 14 marzo 2020" (Distanza interpersonale di almeno un metro o DPI; possibilità per l'azienda di controllare la temperatura corporea, igiene mani, ecc.).
In particolare sono autorizzate ad operare le imprese le cui attività sono contraddistinte dai codici ATECO 42 (Ingegneria civile, ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni). In merito, peraltro, va evidenziato, che il riferimento ai codici ATECO è specifico all'attività svolta nei singoli cantieri; ossia non basta avere attribuiti in visura camerale i codici, ma bisogna che corrispondano alle attività di cantiere.